Loading...

Direzione Lavori

Il direttore dei lavori, in assenza della figura del CSE, dall’alto della sua competenza professionale ed esperienza, è responsabile, oltre del rispetto del progetto e del capitolato di appalto da parte dell’impresa esecutrice, anche della sicurezza del cantiere, “non potendo non accorgersi” di evidenti condizioni di rischio nell’esecuzione dei lavori che dirige.

Per quanto attiene alla nomina del responsabile dei lavori vi è una netta differenziazione tra lavori privati e lavori pubblici

Per i lavori privati, il committente, se ritiene di non avere una sufficiente competenza, soprattutto di carattere tecnico, è libero nella scelta del professionista a cui affidare l’incarico di R L, che può coincidere per esempio con il progettista o con il direttore dei lavori.

Invece per i lavori pubblici la scelta, da parte del committente, è obbligata, infatti l’art. 89 del D.Lgs n. 81\08, ha richiesto un importante “accorpamento di funzioni” stabilendo che nel campo di applicazione del D.Lgs n. 163\2006 (ora D.Lgs n. 50\2016) il responsabile dei lavori (RL) è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

La nomina del direttore dei lavori deve essere svolta dal committente, pubblico o privato che sia, nell’esercizio del diritto riconosciutogli dall’articolo 1662 del Codice Civile, ovvero quello di “controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato”.

Se le funzioni di CSE e di direttore dei lavori sono svolte da due professionisti distinti, il direttore dei lavori deve prima di tutto prendere visione delle integrazioni apportate dal CSE al PSC.

È necessario quindi che valuti, insieme al committente, al RUP, nel caso di lavori pubblici, ed al datore di lavoro dell’impresa esecutrice, l’impatto che l’adozione di questi provvedimenti può avere sulla regolare esecuzione delle opere individuando le attività lavorative che non possono essere svolte nel rispetto delle disposizioni ministeriali, decidendo quindi il rinvio di queste attività, sempre verificando che la sospensione non pregiudichi l’esecuzione del complesso delle altre opere.

Il direttore dei lavori con l’ufficio di direzione lavori, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento affinché’ i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto ai sensi dell’art. 101 del Codice Appalti.

Per ricevere ancora maggiori informazioni su questo argomento, non esitate a contattarci, il nostro Studio sarà lieto di rispondervi nel minor tempo possibile.